Unione civile

L’unione civile è il termine con cui nell’ordinamento italiano si indica l’istituto giuridico di diritto pubblico, simile ma non uguale al matrimonio, comportante il riconoscimento giuridico della coppia formata da persone dello stesso sesso, finalizzato a stabilirne diritti e doveri reciproci.

Tale istituto estende alle coppie omosessuali gran parte dei diritti e dei doveri previsti per il matrimonio, incidendo sullo stato civile della persona.

La legge è stata introdotta nel 2016 e prevede la registrazione degli atti di unione civile nell’archivio dello stato civile.

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Il documento attestante la costituzione del vincolo deve contenere:

  • i dati anagrafici delle parti,
  • l’indicazione del loro regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni)
  • la loro residenza
  • i dati anagrafici
  • l’identità e la residenza dei testimoni.

Le differenze con il matrimonio

Rispetto al matrimonio la legge non fa cenno né all’obbligo di fedeltà né a quello di collaborazione. Pertanto gli obblighi reciproci derivanti dall’unione civile a carico delle parti riguardano la coabitazione e l’assistenza morale e materiale.
Nel matrimonio civile la moglie aggiunge il cognome del marito al proprio, mentre per l’unione civile è possibile che la coppia scelga il cognome di famiglia. Infatti le parti, mediante dichiarazione all’Ufficiale di stato civile, possono indicare un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi;

La celebrazione dell’unione civile (che la legge chiama “costituzione”) consiste nel rendere da parte della coppia una pubblica dichiarazione personale e congiunta di voler costituire un’unione civile di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni nella casa comunale o, su richiesta della coppia, in altro luogo previsto dalle norme comunali per i matrimoni e alle medesime condizioni.

Il celebrante procede all’identificazione delle due parti e dei testimoni, poi dà lettura delle norme di legge che regolano i diritti e i doveri reciproci che scaturiscono dall’unione civile e che sono contenute nei commi 11 e 12 dell’art.1 della legge 76/2016.

Comma 11: “Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni“.

Comma 12: “Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.”

Successivamente il celebrante domanda a ciascuna delle parti se vogliano unirsi civilmente. Alla risposta affermativa di entrambe le parti, il celebrante rivolgendosi a ciascuno dei due testimoni chiede se abbiano udito le risposte. Alla conferma dei testimoni il celebrante dichiara che in nome della Legge dichiaro le parti sono unite civilmente.

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